Congedo di due anni per Legge 104, è possibile la dimora temporanea invece della convivenza.

Il congedo di due anni per assistere un familiare con handicap grave ai sensi della Legge 104 prevede la convivenza con il disabile. Questo requisito è indispensabile per poter fruire del congedo straordinario Legge 151. I due anni possono essere anche frazionati, ma devono essere richiesti una sola volta nell’intera carriera lavorativa. Per chiedere il congedo di due anni per Legge 104, è possibile la dimora temporanea invece della convivenza, analizziamo come fare.

Requisito di convivenza con il disabile

Il congedo straordinario Legge 151 è destinato ai lavoratori sia del settore pubblico che privato, che assistono un familiare con handicap grave. L’handicap grave deve essere certificato dal verbale Legge 104 art. 3 comma 3. Uno dei requisiti che limita la possibilità di usufruire del congedo di due anni, è la convivenza con il disabile. La convivenza si intende soddisfatta anche con la coabitazione, come spiegato qui. Ma esiste anche un altro modo per ovviare al requisito di convivenza e si tratta della dimora temporanea.

Congedo di due anni per Legge 104, è possibile la dimora temporanea invece della convivenza

La dimora temporanea consiste nell’iscrizione del registro della popolazione temporanea. Questo tipo di procedura è utilizzata per coloro che fissano, in un tempo determinato, la permanenza in un luogo. I motivi della dimora temporanea possono essere vari: salute, lavoro, studio o famiglia. Il massimo della permanenza nel registro è di dodici mesi e può essere richiesta una sola volta. Dopo i dodici mesi la permanenza non può essere più considerata temporanea e si deve, quindi, procedere con il cambio di residenza effettivo.

La dimora temporanea è possibile solo se si abita in due comuni diversi. Possono fare richiesta:

a) i cittadini italiani residenti in un altro Comune, che dimorano presso il Comune di richiesta da almeno quattro mesi;

b) i cittadini dell’U.E., che risiedono in un Comune italiano da almeno tre mesi;

c) i cittadini extracomunitari, che risiedono in un Comune italiano da almeno quattro mesi. (Fonte: proiezionidiborsa.it)

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